Compro oro: la legge dalla parte dei veri professionisti

In arrivo finalmente una regolamentazione del settore con l’istituzione di un Registro degli operatori di compro oro: iscrizione obbligatoria e obblighi di verifica della clientela per tutti i commercianti.

Avete presente i negozietti di compro oro che spuntano in ogni quartiere dalla sera alla mattina?

Dovete sapere che in Italia sono solo 346 le attività regolarmente iscritte all’albo della Banca d’Italia, cioè all’elenco degli operatori professionali dell’oro espressamente autorizzati a commerciare oro e argento in qualsiasi caratura e forma: questi sono i Banco Metalli, condotti da seri professionisti del settore.

E gli altri chi sono?

Tutte le altre attività di compro oro – se ne contano 48 mila sparse sul territorio italiano – si trovano di fatto in una zona poco regolamentata, che rientra nella normale tipologia di commercio al minuto, paragonabile appunto al negozietto sotto casa, in un settore quindi lontano dalla professionalità e dalla serietà richieste per ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia.

Tutto questo negli ultimi 15 anni ha portato a una situazione in puro stile far west ad alto tasso di infiltrazioni criminali, dato l’enorme giro di denaro contante coinvolto.

Il giro di vite arriva allora dal governo, che si allinea così alle normative europee contro il riciclaggio. Entro breve verrà quindi istituito il Registro degli operatori di compro oro, con iscrizione obbligatoria, con pene di condanna da 6 mesi a 4 anni e multe fino ai 10 mila euro. Ma non solo: chi commercia in oro avrà l’obbligo di verifica della clientela, esattamente come le banche e gli altri intermediari finanziari.

Vale a dire che per ogni acquisto di oggetti in oro, preziosi ed orologi usati, l’operatore sarà obbligato a richiedere i documenti di identità del cliente, da inserire, unitamente alle foto dei beni acquistati, in un apposito registro che va conservato per cinque anni, di modo da poter verificare con esattezza la provenienza di quanto comprato.

E non finisce qui: tra gli obblighi viene istituita anche l’attivazione dell’Unità di informazione finanziaria per sospetto riciclaggio, vale a dire che se il commerciante ha dei sospetti sull’identità del cliente e quindi sulla lecita provenienza degli oggetti, è tenuto ad effettuare una segnalazione alle autorità competenti, pena una sanzione amministrativa che, a seconda della gravità dell’omissione sulle operazioni sospette, può andare dai 1000 ai 50mila euro.

Che sia la volta buona che rimarranno in piedi solo le attività oneste del settore del compro oro?